Ai fini IVA le prestazioni pubblicitarie rientrano nella più ampia fattispecie delle "prestazioni di servizi".
Pertanto, si rileva, innanzitutto, che il momento impositivo, ovvero il momento in cui deve essere emessa la fattura, sorge all'atto del pagamento del corrispettivo.
Più in particolare, le prestazioni pubblicitarie sono riconducibili alla fattispecie delle "prestazioni di servizi immateriali", caratterizzate dalla difficoltà di individuazione del luogo (territorialità) di consumo finale del servizio stesso.
Spetta al contribuente la verifica, caso per caso, dell'effettivo luogo di utilizzo della prestazione pubblicitaria.
Occorre sottolineare che sono considerati prestazioni pubblicitarie non solo i servizi offerti e fatturati direttamente dal prestatore ad un utente pubblicitario, ma anche i servizi forniti indirettamente all'utente pubblicitario e fatturati ad un terzo che, a sua volta, li fattura all'utente stesso. Ecco qualche esempio:
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le inserzioni pubblicitarie su giornali e riviste;
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gli annunci pubblicitari radiotelevisivi;
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la vendita, da parte di un pubblicitario, di beni destinati alla distribuzione gratuita (o a prezzi ridotti) presso i consumatori;
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le prestazioni rese nell'ambito di incontri ricreativi, ecc..
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Per determinare il trattamento IVA a cui assoggettare tali prestazioni, occorre fare riferimento a due diversi fattori:
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1.
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domicilio e posizione giuridica del committente;
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2.
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luogo di utilizzo della prestazione.
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Relativamente al luogo di utilizzo, da intendersi quale ambito geografico dove il messaggio viene diffuso, si rileva una oggettiva difficoltà di individuazione connessa anche alle diverse modalità (veicoli) utilizzati per la diffusione del messaggio pubblicitario; si pensi, ad esempio, alla pubblicazione su riviste diffuse contemporaneamente in differenti Paesi (comunitari e/o extracomunitari) o alla pubblicità televisiva trasmessa in eventi di rilevanza internazionale.
Se il messaggio pubblicitario è diffuso in Italia o nel territorio comunitario, la prestazione si considera effettuata in Italia se il committente è un soggetto passivo domiciliato nel nostro Paese; se, invece, la diffusione avviene al di fuori del territorio comunitario, la prestazione non rileva ai fini IVA e, pertanto, non è soggetta ad alcun adempimento, nemmeno nel caso in cui il prestatore sia soggetto residente in Italia.
Ecco quali sono i criteri da adottare nella determinazione della territorialità della prestazione e della conseguente imponibilità IVA.
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Prestatore
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Committente
cliente
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Luogo di utilizzo
della prestazione
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Assoggettabilità IVA in Italia
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Italiano/Estero
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Soggetto passivo IVA italiano
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Nel territorio della Comunità Europea
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Sì
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Italiano
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Residente UE privato
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Non rileva
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Sì
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Italiano
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Soggetto passivo IVA UE
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Non rileva
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No
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Italiano
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Residente Extra-UE
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Italia
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Sì
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Italiano
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Residente Extra-UE
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Fuori dall'Italia
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No
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Estero
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Italiano
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Nella UE
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Sì (con emissione di autofattura, art. 17, Decreto IVA)
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Estero
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Italiano
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Fuori dalla UE
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No
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Casi particolari
Le prestazioni pubblicitarie diffuse da soggetti non residenti nel territorio a favore di soggetti residenti in Italia, su riviste aventi divulgazione in tutta Europa sono assoggettate ad IVA solo per la quota di corrispettivo imputabile alle copie diffuse nei Paesi UE, mentre è esclusa dall'imponibilità la quota riferibile alle copie diffuse nei Paesi Extra-UE; nel caso in cui non sia possibile determinare la ripartizione territoriale della diffusione, risulta imponibile ai fini IVA l'intero corrispettivo.
Le prestazioni pubblicitarie diffuse via radio da società italiane e commissionate da soggetti residenti in Paesi Extra-UE sono da assoggettare ad IVA per l'intero importo, poiché, sebbene la prestazione risulti rivolta sia a soggetti nazionali sia a soggetti esteri, non risulta possibile distinguere con criteri oggettivi la quota parte di diffusione e utilizzazione nel territorio dello Stato.
Trattamento contabile
A livello contabile, le spese di pubblicità e propaganda vengono generalmente contabilizzate a Conto Economico.
Tuttavia, tali costi possono essere capitalizzati e quindi contabilizzati nello Stato Patrimoniale allorquando assumano utilità pluriennale e vi sia il consenso del Collegio Sindacale; in tal caso dovranno essere ammortizzati entro un periodo massimo di 5 anni.
Per capitalizzare i costi di pubblicità, gli stessi devono rivestire carattere di eccezionalità e non di ricorrenza o assolvere semplicemente alla funzione di "sostegno" alle vendite; pertanto, tali costi dovranno riferirsi ad operazioni pubblicitarie per le quali l'azienda si attende ragionevolmente un rilevante e duraturo ritorno economico.
Con riferimento alle spese di pubblicità, si potranno avere, quindi, le seguenti iscrizioni contabili:
1) nel Conto Economico, tra i "Costi della Produzione":
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nella voce: "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci", relativamente all'acquisto di materiale pubblicitario;
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nella voce: "Costi per servizi", relativamente ai costi sostenuti per servizi di pubblicità;
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| • |
nella voce: "Oneri diversi di gestione", relativamente ai costi sostenuti per l'assolvimento dell'imposta sulla pubblicità;
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2) nello Stato Patrimoniale, tra le "Immobilizzazioni Immateriali":
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nella voce: "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", relativamente ai costi di pubblicità capitalizzati.
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Il do*****ento in .pdf esamina alcuni casi pratici di compilazione della fattura per diverse ipotesi.
Luglio 2008
autore: Fabrizio Ranzini
Fonte: Guida alla Fatturazione - Ipsoa Editore
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fonte: www.microsoft.com
Postato il Martedì, 11 novembre @ 15:00:53 CET di admin